Le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 22 febbraio 2010 n. 4077, hanno dichiarato illegittima l’ipoteca iscritta da Equitalia per crediti inferiori agli 8.000,00 euro, in base al combinato disposto degli artt. 76 e 77 del DPR n. 602/1973, che di seguito si riportano.
Art. 76. Espropriazione immobiliare. – 1. Il concessionario puo’ procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro. Tale limite puo’ essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze.
2. Il concessionario non procede all’espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell’articolo 79 e diminuito delle passivita’ ipotecarie aventi priorita’ sul credito per il quale si procede, e’ inferiore all’importo indicato nel comma 1.
Art. 77. Iscrizione di ipoteca. – 1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede.
2. Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’articolo 79, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione.
A parere di Equitalia, infatti, il limite posto dal legislatore nell’art. 76 riguardava soltanto la possibilità di avviare una procedura di espropriazione immobiliare, non anche la possibilità di iscrivere ipoteca (che, a dire di Equitalia, avrebbe potuto essere iscritta anche per crediti di valore inferiore agli 8.000,00 euro). Secondo il supremo Collegio di legittimità, però, l’ipoteca rappresenta “un atto preordinato e strumentale all’espropriazione” e, pertanto, “soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro”.
Al di là della chiarificazione resa dal Giudice di legittimità, mi pare che con questa pronuncia la Cassazione prenda, benché del tutto involontariamente, posizione sulla possibilità di utilizzare l’ipoteca giudiziale come misura coercitiva. La pronuncia, infatti, smentisce tale tesi – che non ho mai condiviso, benché sia stata autorevolmente sostenuta, tra gli altri, da A. Proto Pisani – secondo la quale l’ipoteca potrebbe essere iscritta anche sulla base di una sentenza (di condanna?) inidonea ad essere eseguita mediante espropriazione forzata, al solo fine di indurre la parte recalcitrante ad adeguarsi spontaneamente a quanto stabilito dal giudice.
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