La prima sezione della Cassazione, con la sentenza 24 febbraio 2010 n. 4524, ha stabilito che l’equa riparazione riconosciuta dalla l. 24 marzo 2001, n. 89 (detta Legge Pinto) in caso di violazione dei termini di ragionevole durata del processo, ha natura indennitaria e non risarcitoria. Conseguentemente:
- non occorre dar prova della colpa a carico di un agente (giacché il diritto alla riparazione sorge in virtù dell’oggettiva violazione dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali);
- il diritto all’indennizzo è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall’art. 2947 c.c. per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito.
DIRITTO 
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legge pintoEccessiva durata del processo, 10 anni per la prescrizione del diritto al risarcimentoCassazione, I sez. civile, sentenza 24 febbraio 2010 n. 4524
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<!– 7 giugno 2008
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Il diritto ad un’equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, ha carattere indennitario e non risarcitorio.
Nella fattispecie non viene, infatti, accertato l’oggetto di un illecito secondo la nozione contemplata dall’art. 2043 cod. civ., e non si presuppone la verifica dell’elemento soggettivo della colpa a carico di un agente.
Esso è invece ancorato all’accertamento della violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cioè di un evento “ex se” lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole.
Ne consegue, in tale prospettiva, che il diritto medesimo è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, e non a quella breve dettata dall’art. 2947 c.c. per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che è invece stabilito in 5 anni.
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