Ammissibile la domanda di divisione della comunione tra coniugi anche prima che la sentenza di separazione personale sia passata in giudicato.

La prima sezione della Corte di cassazione, con la sentenza del 26 febbraio 2010, n. 4757, ha stabilito – modificando la sua precedente giurisprudenza – che il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale tra i coniugi (o, in alternativa, l’omologazione dell’accordo di separazione consensuale) non è un presupposto processuale dell’azione di divisione dei beni tra loro in comunione, ma solo una condizione dell’azione. In altre parole, dunque, ciascun coniuge potrà promuovere il giudizio di divisione anche prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, giacché tale condizione (l’avvenuto formarsi della cosa giudicata) deve precedere il provvedimento di divisione e non la proposizione della relativa domanda.

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