La Corte di cassazione, con la sentenza 13 gennaio 2010, n. 403, ha affermato l’inammissibilità del controllo giudiziario di cui all’art. 2409 cod. civ. nella società a responsabilità limitata, sia pure allorché il ricorso sia proposto dal collegio sindacale obbligatoriamente costituito ai sensi dell’art. 2477 cod. civ.