E’ valida la clausola che consente la sanatoria della morosità nelle locazioni commerciali.

La suprema Corte, con la sentenza n. 7621 del 30 marzo 2010, ha ritenuto valida la clausola – liberamente scelta e accettata dalle parti al momento della stipulazione di un contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo – che preveda la possibilità per il conduttore di sanare la mora in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso del rapporto, in deroga alla legge 27 luglio 1978 n. 392 che, all’art. 55, contempla tale tutela per i soli conduttori di immobili destinati ad uso abitativo.

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