L’opposizione in sede di distribuzione del ricavato non è soggetta alla sospensione feriale dei termini.

Le sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 10617 del 6 maggio 2010) hanno stabilito che la sospensione feriale dei termini processuali non si applichi alle opposizioni relative alla distribuzione della somma ricavata in sede di esecuzione forzata proposte ai sensi del previgente art. 512 cod. proc. civ., in considerazione dell’identità strutturale e funzionale di tale procedimento con l’opposizione all’esecuzione, espressamente esclusa dal regime della sospensione dei termini feriali ex art. 92 r.d. n. 12 del 1941. A sostegno dell’orientamento prescelto, la Corte ha sottolineato la coerenza della scelta interpretativa con la nuova formulazione dell’art. 512 cod. proc. civ. e con il canone costituzionale della ragionevole durata del processo, producendo anche le opposizioni in sede distributiva una considerevole dilatazione dei tempi di attuazione del soddisfacimento dei creditori.

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